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Consenso informato


Lun 09/05/2022 | Dott. Tania Basile

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DEFINIZIONE

Il consenso informato è un atto autorizzativo con il quale un medico eroga un trattamento sanitario nei confronti di un paziente, solo dopo che quest’ultimo abbia esternato il pieno consenso al trattamento stesso, dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, nonché la comprensione dei rischi e dei benefici connessi al trattamento sanitario stesso; il consenso informato è dunque un atto scritto o verbale per mezzo del quale il paziente candidato a ricevere una prestazione sanitaria (intervento chirurgico, intervento ambulatoriale, procedura medica etc.) viene debitamente informato di tutti i dettagli della prestazione e, in base a ciò, si riserva di conferire la propria autorizzazione all’esecuzione del trattamento. Il consenso informato è un momento fondamentale nell’indirizzamento di ciascun percorso terapeutico, indipendentemente dal tipo di specializzazione medica coinvolta.

COS’È

Il consenso informato è una forma di autorizzazione con la quale un paziente, candidato all’esecuzione di una procedura di natura medica o chirurgica, fornisce al medico in forma verbale o scritta, necessaria per sottoporsi alla procedura stessa; fatti salvi i casi di pericolo di vita imminente, infatti, secondo l’articolo 32 della Costituzione Italiana, nessun cittadino può ricevere un trattamento sanitario senza che ne venga debitamente informato e presti il suo consenso. Per questa ragione, il consenso informato non rappresenta unicamente un aspetto deontologico della professione medica ma ne incarna anche il valore giuridico, essendo normato da specifiche leggi e regolamenti.

Il consenso informato ha alla base del suo essere il pieno rispetto della dignità della persona, la quale deve essere messa al corrente del trattamento sanitario che dovrebbe ricevere, dei rischi e delle complicanze correlate e dei benefici scaturiti.

A COSA SERVE, IMPLICAZIONI E FUNZIONI

Come detto, il consenso informato è un atto autorizzativo libero tramite il quale un soggetto può autorizzare un professionista della sanità (non solo un medico ma anche, ad esempio, un infermiere) ad eseguire un determinato trattamento sanitario, solo dopo che abbia ben recepito e compreso tutte le informazioni necessarie legate alle modalità, ai rischi e ai benefici connessi al trattamento.

Il consenso informato in medicina deve essere:


  • Personalizzato e adattato al paziente;

  • Libero e non coercitivo;

  • Chiaro ed esplicito;

  • Pienamente consapevole;

  • Di natura preventiva, preliminare al trattamento sanitario in oggetto;

  • Completo, onesto e comprensivo di tutte le informazioni necessarie per il paziente;

  • Mai implicito e mai presuntivo;

  • Obbligatorio per tutti i medici ed altri professionisti del campo sanitario.


INDICAZIONI AL CONSENSO INFORMATO IN CHIRURGIA ESTETICA

Secondo la SICPRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, i seguenti interventi devono avvenire previa acquisizione del consenso informato dal paziente:

  • Addominoplastica;

  • Blefaroplastica;

  • Cheiloplastica;

  • Mastoplastica additiva, riduttiva e mastopessi;

  • Lifting facciale, temporale e medio-facciale;

  • Lifting delle braccia;

  • Lifting delle cosce;

  • Genioplastica;

  • Liposuzione;

  • Rinoplastica;

  • Blefaroplastica superiore e inferiore;

  • Otoplastica;

  • Rinoplastica;

  • Dermoabrasione;

  • Altri interventi di Body Contouring.


INDICAZIONI AL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA ESTETICA

Parallelamente, in linea con le indicazioni della SIES, Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica, i seguenti trattamenti devono sempre svolgersi previo consenso informato autorizzato dal paziente:

  • Iniezioni di acido ialuronico e altre componenti della matrice extracellulare;

  • Biostimolazione e Biorivitalizzazione;

  • Peeling chimico e fisico;

  • Iniezioni di tossina botulinica;

  • Liporistrutturazione di Coleman;

  • Trattamenti volumizzanti a base di filler;

  • Intradermoterapia;

  • Microperforazione cutanea;

  • Altri interventi meno frequenti.


MODALITÀ DI CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA ESTETICA

In medicina estetica, così come in altri settori della medicina, il consenso informato può essere reso sia in forma verbale che in forma scritta: infatti l’obbligatorietà del consenso informato in forma scritta vale solo per trattamenti sanitari speciali come le trasfusioni di sangue o i trapianti d’organo; tuttavia, è fortemente raccomandato di procedere alla stesura su carta del consenso informato, dove tutte le informazioni sono esposte in dettaglio, ricapitolate e dove i rischi e i benefici connessi alla natura dell’intervento sono altresì poste in evidenza. In questo caso il consenso informato, in medicina estetica, resta anche un importante strumento giuridico, oltre che medico-legale.

ASPETTI SPECIFICI DEL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA ESTETICA E IN CHIRURGIA PLASTICA

A differenza di altri settori della medicina, nel campo della chirurgia plastica e ricostruttiva e della medicina estetica, il trattamento da eseguire è considerato al pari di un’”obbligazione di risultato” in quanto il paziente desidera ottenere un determinato risultato estetico e non solo la rassicurazione, da parte del medico, di poterlo raggiungere. Dunque, tolte le cause che prescindono dalla diretta responsabilità del medico di medicina estetica o del chirurgo plastico, il trattamento erogato è finalizzato all’ottenimento di un determinato risultato, discusso nella visita pre-trattamento. Ciò non toglie che nel consenso informato debbano comunque essere riportati i rischi e le complicazioni derivanti dal trattamento, che possono essere intrinseche alla natura dell’intervento e allo stato del paziente: in questo caso il paziente può o meno prestare la propria autorizzazione.

FONTI:

  • Vittorio Fineschi. Il codice di deontologia medica. Milano: Giuffrè; 1996.

  • Legge 22 dicembre 2017, n°219.


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